Questo sito utilizza cookie ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 Se vuoi saperne di più clicca qui

Diritto all'oblio Google " Oggi esiste uno strumento per cancellare notizie e link negativi da internet

Il diritto all'oblio tutela la privacy digitale attraverso l'eliminazione permanente o la deindicizzazione globale di dati personali non più rilevanti. La normativa sovranazionale garantisce trasparenza giuridica, bilanciando diritti come libertà d'informazione e riservatezza. La rimozione selettiva e la responsabilità condivisa tra piattaforme assicurano protezione contro la persistenza informatica, in un contesto di sovrapposizione normativa.


2024-11-18 10:15:10 Visualizzazioni: 218



Il diritto all’oblio è una tutela giuridica fondamentale che consente agli individui di ottenere la rimozione o la deindicizzazione di informazioni personali dall’ambito della divulgazione pubblica. Si configura come uno strumento di salvaguardia dell’onore, della reputazione personale e del diritto alla riservatezza, in un contesto digitale caratterizzato da una continua circolazione di dati e informazioni.


 


Definizione giuridica e fondamento normativo


 


Il diritto all’oblio trova il suo fondamento normativo nell’articolo 17 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che codifica il diritto alla cancellazione dei dati personali in determinate circostanze. Tale diritto è intrinsecamente connesso alla protezione dell’identità personale e all’esigenza di prevenire la diffusione di contenuti che potrebbero risultare pregiudizievoli o obsoleti.


 


Il diritto all’oblio rappresenta un istituto giuridico di recente emersione, strettamente legato alla tutela della riservatezza e alla protezione dei dati personali, che consente agli individui di richiedere la rimozione, la deindicizzazione o la limitazione della diffusione di informazioni personali dal dominio pubblico. Questo diritto non è assoluto, ma si configura come una prerogativa bilanciata con altri diritti fondamentali, come il diritto di cronaca, la libertà di espressione e il diritto all’informazione.


 


Origini del diritto all’oblio


 


Le radici del diritto all’oblio si rintracciano nella dottrina del "right to be let alone" sviluppata da Warren e Brandeis nel 1890, che identificò per la prima volta il diritto alla riservatezza come un diritto autonomo. Tuttavia, il concetto moderno si è evoluto con l’avvento della società dell’informazione e la crescente pervasività del web, dove la permanenza indefinita dei dati personali ha reso necessario un ulteriore strumento di tutela per contrastare la memoria permanente del digitale.


 


Fondamento normativo


 


Il diritto all’oblio trova il suo fondamento principale nell’articolo 17 del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR), che disciplina il cosiddetto “diritto alla cancellazione”. Tale norma stabilisce che ogni individuo ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rimozione dei propri dati personali, quando:





I dati non sono più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti o trattati.


 


L’interessato revoca il consenso su cui si basava il trattamento e non sussiste altra base giuridica per continuarlo.


 


Il trattamento è illegittimo.


 


I dati devono essere cancellati per adempiere a un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro.


 


I dati sono stati raccolti in relazione all’offerta di servizi della società dell’informazione a un minore.





Il GDPR ha ampliato la portata di questo diritto, includendo anche l’obbligo per il titolare del trattamento di adottare misure tecniche per informare altri responsabili del trattamento che stanno utilizzando i dati dell’interessato, affinché provvedano alla rimozione di eventuali copie o link relativi ai dati in questione.


 


Rapporto con altri diritti fondamentali


 


Il diritto all’oblio è intrinsecamente legato al diritto alla riservatezza (art. 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea), ma la sua applicazione richiede un bilanciamento con altri diritti, come:






  1. Diritto di cronaca: tutela la libertà di stampa e l’informazione pubblica, richiedendo che i contenuti abbiano interesse pubblico, attualità e veridicità.


 



  1. Libertà di espressione: garantita dall’articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, tutela la diffusione delle opinioni e delle informazioni.





Sviluppo giurisprudenziale


 


La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha contribuito a definire i contorni del diritto all’oblio attraverso pronunce emblematiche, come la sentenza Costeja (2014), che ha sancito l’obbligo per i motori di ricerca di rimuovere i link a contenuti che ledono il diritto alla riservatezza degli individui, salvo che vi sia un interesse pubblico prevalente.


 


In definitiva, il diritto all’oblio costituisce uno strumento fondamentale per preservare la dignità e l’autonomia delle persone nell’era digitale, pur richiedendo un’attenta valutazione di tutti gli interessi in gioco.


 


Ambito di applicazione


 


Il diritto è invocabile quando:






  1. I dati personali non sono più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti o trattati.


 



  1. Il consenso al trattamento è stato revocato.


 



  1. Il trattamento è stato effettuato in violazione delle disposizioni di legge.


 



  1. Vi è un obbligo giuridico di cancellazione derivante dal diritto dell’Unione o degli Stati membri.





Il diritto si scontra tuttavia con altri interessi prevalenti, quali il diritto di cronaca, il diritto all’informazione e la libertà di espressione. La valutazione dell’applicabilità deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto di criteri come l’attualità del dato, l’interesse pubblico alla conoscenza dell’informazione e la veridicità dei contenuti.


 


Il diritto all’oblio è un diritto fondamentale che tutela la dignità, la riservatezza e l’identità personale degli individui nel contesto della società digitale. Il suo ambito di applicazione, delineato principalmente dall’articolo 17 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si estende alla possibilità di richiedere la rimozione, la deindicizzazione o la limitazione della diffusione di dati personali che non sono più pertinenti o attuali. Tuttavia, questo diritto è limitato e bilanciato da altri interessi di rango costituzionale, come il diritto alla libertà di espressione e il diritto di cronaca.


 


Dati e situazioni oggetto del diritto all’oblio


 


Il diritto all’oblio si applica a:






  1. Dati personali obsoleti o irrilevanti: Informazioni che non sono più necessarie rispetto agli scopi per cui sono state raccolte o trattate.


 



  1. Trattamenti illeciti: Dati trattati in violazione delle normative vigenti, inclusi i casi in cui il consenso dell’interessato è stato revocato.


 



  1. Obblighi di cancellazione derivanti da leggi: Situazioni in cui una normativa impone la rimozione dei dati.


 



  1. Dati relativi a minori: Raccolti nell’ambito dell’offerta di servizi della società dell’informazione.





L’ambito di applicazione comprende sia le piattaforme digitali (motori di ricerca, social network, siti web) sia gli archivi storici online, ma varia a seconda della natura dei dati e del contesto in cui sono stati pubblicati.


 


Applicazione nei confronti dei motori di ricerca


 


I motori di ricerca, come Google, svolgono un ruolo centrale nell’ambito del diritto all’oblio. In base alla sentenza Costeja (2014) della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, essi sono tenuti a rimuovere i link a contenuti lesivi del diritto alla riservatezza di un individuo, salvo che vi sia un interesse pubblico prevalente. La deindicizzazione non elimina i contenuti dai server, ma ne impedisce la visibilità nei risultati di ricerca associati al nome dell’interessato.


 


Applicazione nei confronti delle testate giornalistiche


 


Gli archivi storici delle testate giornalistiche rientrano in un ambito particolare del diritto all’oblio. La giurisprudenza ha stabilito che, sebbene la conservazione di tali archivi sia legittima, l’indicizzazione degli articoli contenenti dati personali deve essere limitata quando non sussiste un interesse pubblico attuale. È frequente, in questi casi, l’applicazione della deindicizzazione piuttosto che la cancellazione totale del contenuto.


 


Bilanciamento con altri diritti


 


L’ambito di applicazione del diritto all’oblio è sempre soggetto a un bilanciamento con altri diritti, tra cui:






  • Il diritto di cronaca: Le informazioni devono rispettare i criteri di attualità, interesse pubblico e veridicità.


 



  • La libertà di espressione: La diffusione di opinioni e notizie è tutelata dalla legge, purché non leda indebitamente la riservatezza.


 



  • La memoria storica: Il diritto all’oblio non può cancellare fatti di rilevanza storica o sociale che contribuiscono al dibattito pubblico.





Territorialità e applicazione internazionale


 


La territorialità del diritto all’oblio è stata oggetto di dibattito. In linea generale, il GDPR si applica all’interno dell’Unione Europea, ma non impone ai motori di ricerca di estendere la deindicizzazione a livello globale, salvo casi eccezionali. Tuttavia, recenti pronunce hanno evidenziato la possibilità di ordinare misure a livello mondiale, come nel caso Glawischnig (2019).


 


Conclusioni


 


L’ambito di applicazione del diritto all’oblio è ampio e complesso, ma richiede una valutazione puntuale di ogni richiesta per garantire il bilanciamento tra riservatezza, libertà di espressione e diritto all’informazione. Questo diritto, pur non essendo assoluto, rappresenta un pilastro fondamentale per la protezione della dignità personale nell’era digitale.


 


Strumenti di attuazione


 


Per esercitare il diritto all’oblio, il soggetto interessato può richiedere la deindicizzazione ai motori di ricerca o la rimozione diretta al titolare del trattamento dei dati. Le modalità operative prevedono:






  • L’invio di una richiesta formale, specificando i dati oggetto della domanda e le motivazioni.


 



  • Una valutazione da parte del titolare, che deve procedere senza ingiustificato ritardo alla cancellazione o fornire un rigetto motivato.


 



  • L’adozione di misure tecniche per impedire ulteriori trattamenti o divulgazioni.





Il diritto all’oblio è un mezzo giuridico attraverso il quale gli individui possono ottenere la cancellazione o la deindicizzazione di dati personali, proteggendo così la propria identità e reputazione nell’era digitale. L’attuazione di questo diritto è disciplinata principalmente dall’articolo 17 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che stabilisce le modalità e i requisiti per esercitarlo. La procedura coinvolge sia i soggetti interessati (gli individui) sia i titolari del trattamento (aziende, motori di ricerca, piattaforme digitali).


 


Modalità di esercizio del diritto all’oblio


 


1. Richiesta formale all’azienda o piattaforma


 


Il primo passo per esercitare il diritto all’oblio è inviare una richiesta formale al titolare del trattamento dei dati. La richiesta deve includere:






  • L’identificazione dell’interessato.


 



  • Una descrizione chiara dei dati o contenuti da rimuovere.


 



  • La motivazione per la richiesta (es. dati non più pertinenti, revoca del consenso, trattamento illecito).





Le aziende devono prevedere modalità agevolate per la presentazione delle richieste, come moduli online o procedure dedicate. Ad esempio, Google mette a disposizione un modulo specifico per richiedere la deindicizzazione di contenuti.


 


2. Deindicizzazione sui motori di ricerca


 


La deindicizzazione è uno degli strumenti principali per attuare il diritto all’oblio. Questa misura non rimuove i dati dal web, ma li rende non reperibili nei risultati dei motori di ricerca quando si utilizza il nome dell’interessato come criterio di ricerca.
La sentenza Costeja (2014) ha stabilito che i motori di ricerca, in quanto titolari del trattamento, sono obbligati a valutare le richieste di deindicizzazione e a bilanciare il diritto all’oblio con l’interesse pubblico alla conoscenza.


 


3. Rimozione diretta dai siti web


 


Quando le informazioni sono pubblicate su un sito specifico, l’interessato può richiedere direttamente al gestore del sito la cancellazione del contenuto. In questi casi, il titolare del trattamento deve valutare la richiesta e rimuovere i dati senza ritardo ingiustificato, salvo che esistano motivi legittimi per il loro mantenimento (es. obblighi legali, interesse pubblico).


 


4. Intervento dell’Autorità Garante


 


Se la richiesta non viene soddisfatta, l’interessato può rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il Garante ha il potere di ordinare la rimozione dei dati o la deindicizzazione, nonché di irrogare sanzioni amministrative in caso di mancata conformità.


 


Ruolo del titolare del trattamento


 


I titolari del trattamento devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire l’attuazione del diritto all’oblio. Tra queste:






  • Processi interni di valutazione: Coinvolgimento di esperti legali e tecnici per esaminare le richieste.


 



  • Misure preventive: Inclusione di clausole contrattuali con fornitori di servizi per agevolare la cancellazione dei dati.


 



  • Comunicazione con i terzi: Informare altri responsabili del trattamento (es. partner o fornitori) della richiesta di cancellazione, affinché rimuovano eventuali copie dei dati.





Strumenti tecnologici


 


L’attuazione del diritto all’oblio richiede anche strumenti tecnologici, come:






  • Sistemi di anonimizzazione dei dati per garantire la non riconoscibilità dell’interessato.


 



  • Soluzioni di tracciabilità dei dati per identificare dove sono stati archiviati o condivisi.


 



  • Piattaforme di gestione delle richieste (Data Subject Request Management Tools), che semplificano l’elaborazione e il monitoraggio delle istanze.


Limiti e tempistiche


Il GDPR stabilisce che il titolare del trattamento deve rispondere alla richiesta entro un mese, prorogabile di due mesi nei casi complessi. La cancellazione deve essere gratuita, salvo che la richiesta sia manifestamente infondata o eccessiva, in cui caso il titolare può richiedere un contributo spese.












Il GDPR stabilisce che il titolare del trattamento deve rispondere alla richiesta entro un mese, prorogabile di due mesi nei casi complessi. La cancellazione deve essere gratuita, salvo che la richiesta sia manifestamente infondata o eccessiva, in cui caso il titolare può richiedere un contributo spese.




Conclusioni


L’attuazione del diritto all’oblio richiede un approccio multidisciplinare che coinvolge aspetti legali, organizzativi e tecnologici. Gli strumenti disponibili garantiscono una protezione efficace della riservatezza e dell’identità personale, ma la loro applicazione deve sempre rispettare il bilanciamento tra i diversi diritti fondamentali.













Limiti e tempistiche del diritto all’oblio













Il diritto all’oblio, pur rappresentando una tutela fondamentale per la riservatezza e l’identità personale, non è un diritto assoluto. La sua applicazione è soggetta a limiti precisi e tempistiche regolamentate dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalla giurisprudenza, che bilanciano le esigenze di cancellazione con altri diritti fondamentali, come la libertà di espressione e il diritto all’informazione.


Limiti del diritto all’oblio


1. Bilanciamento con il diritto di cronaca e la libertà di espressione


L’articolo 17 del GDPR stabilisce che il diritto alla cancellazione dei dati personali non può essere esercitato se il trattamento è necessario per:






  • L’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione.



  • L’adempimento di un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o degli Stati membri.



  • Motivi di interesse pubblico, come la sanità pubblica o finalità di ricerca scientifica, storica o statistica.




Nel caso del diritto di cronaca, la cancellazione o la deindicizzazione non è applicabile quando le informazioni hanno un interesse pubblico attuale, sono attinenti a fatti di rilevanza sociale o storica e rispettano i requisiti di veridicità.


2. Persistenza della memoria digitale


Un limite tecnico significativo è rappresentato dalla natura del web. Anche se una notizia viene cancellata da una fonte o deindicizzata da un motore di ricerca, potrebbe essere stata duplicata su altri siti o piattaforme. Questo fenomeno rende complessa l’eliminazione completa dei dati personali.


3. Esenzioni specifiche previste dal GDPR


Il GDPR prevede alcune esenzioni che limitano il diritto alla cancellazione. Ad esempio, i dati possono essere conservati per:





  • L’adempimento di obblighi legali, come la conservazione delle scritture contabili o dei registri fiscali.



  • L’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, come nel caso di contenziosi legali.



  • Finalità di archiviazione nel pubblico interesse.




4. Rilevanza storica o sociale


La giurisprudenza ha spesso ribadito che non possono essere cancellate informazioni che rivestono un interesse storico o che contribuiscono al dibattito pubblico, come nel caso di archivi giornalistici. In questi casi, si può ricorrere alla deindicizzazione, che limita l’accesso pubblico alle informazioni senza eliminarle del tutto.


Tempistiche per l’esercizio del diritto all’oblio


1. Risposta alla richiesta


Secondo l’articolo 12 del GDPR, il titolare del trattamento è obbligato a fornire un riscontro alla richiesta dell’interessato entro un mese dal ricevimento. Questo termine può essere prorogato di due mesi in casi particolarmente complessi o quando il numero di richieste sia elevato, ma il titolare deve informare l’interessato della proroga entro il primo mese, specificandone i motivi.


2. Cancellazione senza ritardo ingiustificato


Se la richiesta è ritenuta legittima, la cancellazione deve essere effettuata "senza ingiustificato ritardo". Tuttavia, il termine può variare in base alla complessità tecnica dell’operazione, come nel caso di dati archiviati su piattaforme distribuite o gestiti da terzi.


eri economici e gratuità

L’esercizio del diritto all’oblio è generalmente gratuito per l’interessato. Tuttavia, il titolare del trattamento può applicare un costo ragionevole o rifiutare la richiesta se questa risulta manifestamente infondata, eccessiva o ripetitiva.


4. Comunicazione ai terzi


Il titolare deve adottare misure ragionevoli per informare eventuali terze parti che hanno ricevuto i dati della richiesta di cancellazione, a meno che ciò sia impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato.











 


Deindicizzazione e cancellazione: differenze giuridiche


 


La deindicizzazione consiste nella rimozione di contenuti dai risultati dei motori di ricerca, rendendo il dato non reperibile attraverso chiavi di ricerca specifiche. Tale misura, pur non eliminando il contenuto dall’origine, garantisce una forma di tutela contro la sua visibilità indiscriminata. La cancellazione, invece, comporta la rimozione completa dei dati dai sistemi di archiviazione, eliminandone ogni traccia.


 


Problematiche applicative e conflitti giuridici


 


L’attuazione del diritto all’oblio solleva questioni giuridiche complesse:






  • Conflitti di competenza territoriale: la giurisprudenza europea ha chiarito che la deindicizzazione deve essere garantita all’interno dell’Unione, ma non necessariamente a livello globale.


 



  • Persistenza dei dati: anche in caso di deindicizzazione, le informazioni possono rimanere accessibili attraverso altre piattaforme o criteri di ricerca.


 



  • Onere della prova e limiti procedurali: il titolare del trattamento deve dimostrare l’esistenza di interessi legittimi prevalenti per rifiutare la cancellazione, ma la complessità del bilanciamento dei diritti rende l’applicazione particolarmente delicata.





Pronunce giurisprudenziali rilevanti


 


La giurisprudenza italiana ed europea ha delineato i confini applicativi del diritto all’oblio attraverso casi emblematici, tra cui:






  • La sentenza Costeja (Corte di Giustizia UE, 2014): ha sancito il diritto alla deindicizzazione nei confronti dei motori di ricerca, subordinandolo alla verifica di un interesse pubblico prevalente.


 



  • Ordinanza n. 7559/2020 della Cassazione italiana: ha ribadito che la deindicizzazione rappresenta una misura sufficiente per bilanciare il diritto all’oblio con il diritto all’informazione.





Obblighi per i titolari del trattamento


 


Le aziende e gli enti responsabili del trattamento dei dati sono tenuti a implementare misure adeguate per garantire la conformità alle richieste di cancellazione, coinvolgendo esperti legali e tecnici per valutare la liceità delle richieste. In alternativa, possono optare per l’anonimizzazione, a condizione che questa escluda ogni possibilità di reidentificazione dell’interessato.


 


Riforma Cartabia e nuove prospettive


 


La recente riforma Cartabia ha introdotto ulteriori specificità, come il diritto alla deindicizzazione per gli imputati prosciolti o archiviati, rafforzando le garanzie in ambito penale. Tuttavia, permangono criticità legate alla non eliminazione completa delle informazioni dagli archivi digitali.


 


Conclusione


 


Il diritto all’oblio rappresenta una pietra miliare nella tutela della riservatezza nell’era digitale, ma la sua applicazione richiede un bilanciamento attento tra i diritti in gioco. Con l’evoluzione normativa e tecnologica, sarà fondamentale sviluppare strumenti sempre più efficaci per garantire la protezione dei dati personali senza compromettere la libertà di informazione.

TAG Articolo:     Diritto All'oblio