Autore: Cristian Nardi
Immediatamente però sorge spontanea la domanda se l’art. 2 della Costituzione possa, o non, considerarsi come norma a fattispecie “aperta”, suscettibile cioè di apprestare un'adeguata copertura costituzionale anche ai “diritti” di nuova emersione. Non solo, ci si chiede se ai nuovi “valori” emergenti, fondamentali allo sviluppo della persona umana, corrispondano altrettanti “nuovi diritti” ovvero solo nuove manifestazioni, nuove facoltà, di un diritto per definizione unitario, della personalità.
Le origini del diritto all’oblio
Tale diritto all'oblio è stato affermato per la prima volta nel corso di un processo riguardante la pubblicazione, nell'ambito di un gioco a premi nel 1990 da parte del quotidiano romano “Il Messaggero” di una prima pagina del 1961 nella quale si riportava foto e nome di un individuo reo confesso di omicidio che nel frattempo aveva espiato la pena e si era reinserito nella società. Il Tribunale di Roma con la sentenza del 15 maggio 1995 affermò che la notizia pubblicata a distanza di circa 30 anni era del tutto inattuale non ravvisando alcun pubblico interesse.
Il diritto all’oblio in Italia
In Italia il diritto all'oblio è relativamente “nuovo”, essendo comparso nella giurisprudenza solo a partire dagli anni Novanta del XX secolo. La Corte di Cassazione lo ha definito come il: «[...] giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata».
Il diritto all’oblio nell’era digitale
Nella “Iperstoria” e dunque nella “Infosfera”, le nostre identità sono disperse, frammentate e cristallizzate nei dati che disseminiamo durante la nostra esistenza. Molti dati che vengono immagazzinati, andando a rinfoltire l’immensa giungla degli zettabyte, meglio noti con il termine di Big Data, sono spesso dati inutili, che non costituiscono una fonte di conoscenza bensì un fardello.
Data protection – GDPR – Reg. 679/2016
Nel 2016 è stato approvato il GDPR (General Data Protection Regulation) che ha introdotto importanti novità in tema di dati personali, tra cui l'articolo 17, il quale afferma il diritto alla cancellazione dei dati personali.
Il diritto all’oblio vs. altri diritti
Questo particolare diritto di recente nascita viene disciplinato pedissequamente all’articolo 17.3 del GDPR. In particolar modo sempre all’interno dell’articolo 17 si prevede che non sia applicabile laddove si riscontrano altri importanti diritti che necessitano di essere tutelati, come la libertà di espressione e di informazione.
Casi giurisprudenziali rilevanti
Il caso “Google Spain” ha stabilito che anche i motori di ricerca devono rispondere del trattamento dei dati personali.
Il caso “Manni” ha dimostrato il bilanciamento tra il diritto alla pubblicità degli atti societari e il diritto alla protezione dei dati personali.
Il caso “Fuchsmann” ha chiarito che la libertà di cronaca può prevalere sul diritto all'oblio se esiste un interesse pubblico attuale.
Il caso “Venditti” ha evidenziato i limiti del diritto all'oblio in relazione alla libertà di cronaca e alla notorietà del soggetto.
Conclusioni
Il dibattito sul diritto all’oblio è una necessità contemporanea e una novità dei nostri tempi. Molto è stato fatto, ma ancora tanto c’è da fare. Il diritto all’oblio è una delle tante sfide aperte della giurisprudenza dei prossimi anni perché “su internet si scrive con l’inchiostro, non con la matita”.