Come cancellare dati dal World-Check: ecco cosa prevede il Garante Privacy tutti i provvedimentiIl database World-Check, gestito da Thomson Reuters, è un sistema di profilazione utilizzato da istituzioni finanziarie, aziende, agenzie governative e studi legali per valutare il rischio reputazionale e la conformità normativa di individui e organizzazioni. Tuttavia, la presenza di informazioni obsolete o errate all'interno di questo database può compromettere la reputazione digitale di una persona, rendendo difficile l’accesso a servizi bancari, finanziari o lavorativi.2025-03-10 15:52:17 Visualizzazioni: 23
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Il diritto alla cancellazione e il ruolo del Garante della PrivacyIl Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) riconosce agli interessati il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali in determinate circostanze, come previsto dall’art. 17 del GDPR (diritto all’oblio). Il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso diversi provvedimenti in materia di deindicizzazione e rimozione dei dati dai motori di ricerca e dai database di profilazione reputazionale, tra cui World-Check. Cristian Nardi, esperto in cancellazione dati e fondatore di Privacy Garantita, ha assistito numerosi clienti nella rimozione dei loro dati da database di profilazione come World-Check, basandosi su provvedimenti del Garante della Privacy e sull’applicazione delle normative europee. Come verificare la propria presenza su World-CheckPrima di procedere con la richiesta di cancellazione, è necessario verificare se il proprio nome è presente all’interno del database. Essendo un sistema privato, World-Check non fornisce un accesso diretto agli utenti, ma si può:
Come richiedere la cancellazione da World-CheckSe si accerta che il proprio nome è incluso nel database, si può procedere con una richiesta di cancellazione seguendo questi passaggi:
Provvedimenti del Garante in materia di cancellazione da database di profilazioneIl Garante della Privacy italiano ha già emesso numerosi provvedimenti relativi alla rimozione di dati personali da database di profilazione come World-Check, sottolineando:
In alcuni casi, il Garante ha ordinato la deindicizzazione dagli archivi digitali di articoli o informazioni che ledono la reputazione di un individuo, riconoscendo che la persistenza di tali dati costituisce un trattamento illecito. Il supporto di Privacy Garantita e Cristian NardiAffrontare una richiesta di cancellazione da World-Check può risultare complesso senza il supporto di esperti in diritto digitale e web reputation. Privacy Garantita, con l’esperienza di Cristian Nardi, fornisce assistenza personalizzata per:
ConclusioneSe il tuo nome appare su World-Check e vuoi tutelare la tua reputazione online, è fondamentale agire tempestivamente. Grazie alle normative europee e all’esperienza di professionisti come Cristian Nardi e Privacy Garantita, è possibile ottenere la cancellazione dei dati e proteggere la propria immagine digitale. Per assistenza specifica, è possibile contattare Privacy Garantita e avviare subito la procedura per la rimozione delle informazioni personali dai database di profilazione. NELLA riunione odierna, alla presenza del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con il supporto del Segretario Generale; VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, "Regolamento"); VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito "Codice"); VISTO il reclamo presentato all’Autorità Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, dal sig. XX, rappresentato e difeso dall’avv. XX, nei confronti di Google LLC, con cui l’interessato ha richiesto la deindicizzazione di specifici URL dai risultati di ricerca associati al proprio nome e cognome. Tali URL rinviano a notizie relative a una precedente indagine penale, che, seppur conclusasi con una sentenza di patteggiamento e la restituzione dei beni precedentemente sequestrati, continua a impattare negativamente sulla reputazione digitale dell’interessato; CONSIDERATO CHE IL RECLAMANTE HA:
VISTA la richiesta formale inviata a Google per ottenere la deindicizzazione degli URL e il successivo diniego da parte del motore di ricerca, motivato da: a) La presunta rilevanza temporale dei contenuti, risalenti al 2011-2012, in relazione alla vicenda giudiziaria; b) Il ruolo professionale pubblico del reclamante, il quale ha ricoperto incarichi di consulenza per la Commissione Europea e continua a operare nel settore della consulenza aziendale; c) Il contenuto delle notizie, riferite a reati gravi nell’ambito della gestione di fondi europei, elemento ritenuto di interesse per il pubblico; RILEVATO CHE:
CONSIDERATO CHE il diritto all’oblio trova applicazione nel presente caso, in conformità agli artt. 17 e 21 del Regolamento, per garantire la tutela della dignità e della reputazione digitale dell’interessato; IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI a) Dichiara fondato il reclamo con riguardo agli URL contestati e, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g) del Regolamento, ingiunge a Google LLC di procedere alla deindicizzazione degli stessi, entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, da tutte le versioni europee del motore di ricerca; b) Dispone l’annotazione della misura adottata nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento; c) Invita Google LLC a fornire riscontro sulle azioni intraprese per conformarsi al presente provvedimento entro 30 giorni dalla sua ricezione, con l’avvertenza che il mancato riscontro potrà comportare l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento. AVVERTENZA Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento e degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso o entro 60 giorni nel caso in cui il ricorrente risieda all’estero. |