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Il diritto all’oblio e il suo equilibrio con il diritto di cronaca

Il diritto all’oblio, conosciuto anche come "diritto ad essere dimenticati", è radicato nella constatazione che, storicamente, dimenticare è stato più comune che ricordare. L’avvento del diritto di cronaca e della tecnologia web ha invertito questa dinamica, sollevando importanti riflessioni sulla privacy, intesa come "diritto ad essere lasciati in pace".


2024-05-18 13:51:30 Visualizzazioni: 106




I confini tra diritto di cronaca e diritto all’oblio
Il diritto all’oblio nella legislazione e giurisprudenza nazionale
2.1. Nella Carta costituzionale
2.2. Nella giurisprudenza di legittimità
2.3. La "Dichiarazione dei diritti in Internet"
Diritto di cronaca: fondamento, condizioni e limiti
Diritto di cronaca, oblio e riservatezza: un equilibrio fragile
Le Sezioni Unite e il carattere storiografico della notizia
Diritto all’oblio, memoria storica e memoria collettiva
I confini tra diritto di cronaca e diritto all’oblio
La gestione dei dati personali nell’ambito della libertà di espressione ha sempre sollevato problemi di bilanciamento tra diritti costituzionalmente protetti e potenzialmente in conflitto. La normativa comunitaria, come il Regolamento 2016/679 (GDPR), rafforza il diritto all’oblio, collegandolo al diritto di cronaca. Secondo l’articolo 17, il diritto all’oblio si applica quando non vi è più un’utilità sociale nell’informare il pubblico, la notizia è obsoleta o quando la diffusione dei fatti arreca danni alla dignità dell’interessato
(Sez. Un., 22 luglio 2019, n. 19681).

Il diritto all’oblio nella legislazione e giurisprudenza nazionale
Nella Carta costituzionale
Il diritto all’oblio riflette sia un diritto individuale che sociale, evolvendosi con la società digitale. Questo diritto non è più visto come isolamento dalla società, ma come un mezzo per ricostruire liberamente i legami sociali. Il diritto all’identità personale, che implica essere descritti come si è attualmente, è strettamente legato al diritto all’oblio. Entrambi trovano fondamento negli articoli 2 e 3 della Costituzione, che tutelano lo sviluppo dell’individuo e la dignità umana.


Nella giurisprudenza di legittimità
La giurisprudenza italiana ha riconosciuto progressivamente che l’identità personale è dinamica, mutando col tempo e con l’esperienza. La pubblicazione di notizie non aggiornate può distorcere questa identità, creando uno sviamento tra la verità storica e l’attuale realtà dell’individuo. Questo ha portato alla necessità di contestualizzare le informazioni per garantire che riflettano accuratamente l’identità attuale della persona (F. Pizzetti, "Il prisma del diritto all’oblio", Torino, 2013).



La "Dichiarazione dei diritti in Internet"


La "Dichiarazione dei diritti in Internet", approvata nel 2015, riconosce Internet come una risorsa globale che deve essere governata da principi di universalità e rispetto dei diritti fondamentali. L’articolo 11 della Dichiarazione affronta il diritto all’oblio, enfatizzando la necessità di deindicizzare i dati obsoleti e di contestualizzare le informazioni per proteggere l’identità personale.



Diritto di cronaca: fondamento, condizioni e limiti
Internet ha cambiato profondamente la rappresentazione sociale dell’identità individuale e le interferenze nella sfera privata. La navigazione in rete lascia tracce digitali che possono essere utilizzate per ricostruire l’identità di una persona. Il diritto di cronaca, sancito dall’articolo 21 della Costituzione, deve bilanciarsi con il diritto alla riservatezza, evitando ingerenze ingiustificate nella vita privata.


Diritto di cronaca, oblio e riservatezza: un equilibrio fragile
La giurisprudenza ha spesso esaminato il conflitto tra il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza, evidenziando che la libertà di stampa prevale solo se c’è un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti privati. La pubblicazione di dati sensibili deve essere essenziale e rispettosa della dignità delle persone coinvolte.

Le Sezioni Unite e il carattere storiografico della notizia
La sentenza delle Sezioni Unite del 22 luglio 2019 ha stabilito che la ripubblicazione di una notizia deve essere giustificata da un rinnovato interesse pubblico. Senza questo, la rievocazione storica di fatti passati deve avvenire in forma anonima per proteggere la dignità delle persone coinvolte. La Corte ha chiarito che il diritto di cronaca si applica solo a fatti di interesse attuale e rilevante.

Diritto all’oblio, memoria storica e memoria collettiva
Il diritto all’oblio deve essere bilanciato con l’interesse alla memoria storica e collettiva. Tuttavia, l’esistenza di un diritto alla memoria storica non giustifica automaticamente la pubblicazione di informazioni personali a distanza di tempo. È necessario un continuo bilanciamento tra l’interesse pubblico e il diritto alla riservatezza per garantire la tutela della dignità umana.

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